TUTELA ARCHEOLOGICA: VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO

Per le opere sottoposte all’attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligatoria l’applicazione dell’art. 25 , ai fini di una verifica preventiva dell’interesse archeologico sulle aree interessate alle opere da realizzare. Così facendo si può accertare prima di iniziare i lavori, la presenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo e di evitarne la distruzione con la realizzazione delle opere in progetto. L’applicazione dell’iter procedurale previsto dall’art. 25 permette alla committenza di conoscere preventivamente il rischio archeologico dell’area su cui è in progetto l’intervento e di prevedere  eventuali variazioni progettuali, difficilmente attuabili in corso d’opera, in attuazione del disposto dell’art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e smi. Per poter redigere una VIARCH è necessario essere iscritti all’elenco degli operatori abilitati al rilascio della relazione archeologica stilato dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L’elenco è consultabile al link http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/

La relazione che viene redatta e conseganta alla Soprintendenza competente per l’emissione del parere prevede la raccolta e l’elaborazione in carte del rischio dei dati archeologici disponibili per un’area puntuale o un territorio più vasto se si tratta di opere a rete.  Le ricerche bibgliografiche e d’archivio preso le Sopritendenze,  la fotointerpretazione aerea e satellitare unite alle ricerche si superficie rappresentano i passaggi fondamentali del nostro lavoro.

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